Il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del #COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” ha introdotto alcune misure a sostegno dei genitori – lavoratori.
In particolare, l’art. 2, comma 6 del Decreto Legge in esame, stabilisce che i lavoratori iscritti alla gestione separata #INPS ed i lavoratori autonomi (previa comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero di beneficiari), possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi baby-sitting nel limite complessivo di 100 euro settimanali da utilizzare qualora siano genitori di figli conviventi minori di 14 anni cuihanno sospeso l’attività didattica in presenza o si trovano in #quarantena.
Il #bonus viene erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Infine, il #Decreto precisa che la fruizione del bonus per i servizi integrativi è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido e può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele (i.e. svolgimento della prestazione in modalità agile, sospensione dal lavoro, congedo parentale), salvo che sia genitore di altri figli minori di anni quattordici avuti da soggetti che non stiano fruendo di nessuna delle misure di sostegno sopra elencate.